Il danno da perdita di chance lavorativa e presupposti della sua prova presuntiva in una sentenza del Tribunale di Treviso

Il danno da perdita di chance lavorativa e presupposti della sua prova presuntiva in una sentenza del Tribunale di Treviso
01 Luglio 2019: Il danno da perdita di chance lavorativa e presupposti della sua prova presuntiva in una sentenza del Tribunale di Treviso 01 Luglio 2019

Le cause del nostro studio

La sentenza n. 2019/2018 del Tribunale di Treviso, decidendo una controversia in tema di risarcimento dei danni alla persona causati da un incidente stradale, si è occupata di varie questioni, fra le quali quella del danno da perdita di chance lavorative.

Il caso deciso riguardava un giovane che aveva concluso un contratto di apprendistato di 55 mesi, soggetto a conferma dopo 6 mesi di prova, che era stato interrotto proprio durante questo periodo a causa dei postumi riportati nell’incidente anzidetto, che avevano implicato il “superamento del termine massimo garantito per la conservazione del posto”.

Il danneggiato, che aveva percepito dall’INPS l’indennità di malattia per l’intera durata residua del “periodo di prova”, lamentava di aver subito un danno emergente pari al reddito che avrebbe percepito “se avesse potuto completare il periodo di prova ed espletare attività lavorativa per l’intera durata dell’apprendistato, ovvero per un periodo di 55 mesi”.

Il Tribunale ha anzitutto affermato che quest’ultimo appariva piuttosto costituire “un danno da perdita di chance”, proprio perché l’attore aveva allegato “che il precoce licenziamento durante il periodo di prova, causato dall’inabilità derivata dall’infortunio, gli [avesse] precluso il consolidamento – a seguito di positivo superamento del periodo di prova - del contratto di apprendistato in essere, per tutta la durata contrattuale prevista”.

Premesso che la giurisprudenza riteneva pacificamente ammissibile il risarcimento del “danno patrimoniale per perdita di chance” (Cass. civ. n. 12243/2007) consistente nella “riduzione delle opportunità lavorative della vittima di un sinistro stradale”, proprio questa era l’ipotesi che ricorreva nel caso specifico, poiché “l’attore lamenta la privazione della possibilità di raggiungere il risultato sperato, non la privazione (rilevante in termini di lucro cessante) di un risultato finale già certo”.

In tal caso “perché possa ritenersi sussistente la chance, occorre dunque che la possibilità di realizzare il risultato favorevole sia connotata da ragionevole certezza, secondo il criterio del più probabile che non”, ragion per cui “il preteso creditore ha l’onere di provare, pur se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato e impedito dall’altrui condotta illecita (Cass. 1752/2005; Cass. 18945/2003)”.

Nel caso scrutinato, tuttavia, l’attore non aveva “provato - né offerto di provare - le circostanze (es: avvenuto superamento del periodo di prova da parte di tutti gli altri soggetti assunti con lui; probabilità della conferma in relazione al consueto esito dei contratti di apprendistato stipulati dalla medesima azienda nei mesi e/o anni precedenti; etc.) a fronte delle quali si sarebbe potuto ritenere che, alla scadenza del periodo di prova, egli sarebbe stato verosimilmente confermato”.

Inevitabile, quindi, la conclusione per cui “in assenza di qualsivoglia allegazione e prova di siffatte circostanze, il danno allegato non appare risarcibile”.

In sostanza, come ogni altro danno, anche quello da perdita di chance (nella specie: lavorativa) non può considerarsi in re ipsa, ma dev’essere provato dal danneggiato, che ha l’onere di allegare e provare le circostanze di fatto che ne giustifichino l’effettiva sussistenza. Tale prova può anche essere presuntiva, ma, in tal caso, presuppone la puntuale allegazione (e prova) delle circostanze note sulle quali si fonda il ragionamento presuntivo diretto a provare il fatto ignoto rappresentato dalla perdita di chance, quali quelle esemplificate dal Tribunale trevigiano.

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